Art. 9.
(Sanzioni).

      1. Per l'inosservanza delle disposizioni del regolamento previsto dall'articolo 7, comma 1, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

          a) per la prima violazione accertata, anche di più ipotesi previste, da 1.000 euro a 2.000 euro;

          b) per la seconda violazione accertata, anche di più ipotesi previste, da 3.000 euro a 5.000 euro, nonché la sospensione della licenza dell'esercizio per trenta giorni;

          c) per la successiva violazione accertata, da 10.000 euro a 30.000 euro, nonché la revoca della licenza dell'esercizio.

      2. Ai fini della sospensione o della revoca della licenza dell'esercizio, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, quarto comma, del decreto del Presidente

 

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della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni.
      3. Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo l'autorità competente per l'applicazione delle sanzioni è il prefetto territorialmente competente.